1. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge, i consigli della rappresentanza militare sono obbligatoriamente e preventivamente consultati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione.
2. I consigli della rappresentanza militare esprimono pareri vincolanti e avanzano proposte entro due mesi dalla data della richiesta di cui al comma 1. In caso di necessità e urgenza è possibile derogare al limite fissato dal periodo precedente.
3. I consigli della rappresentanza militare, qualora ritenuto necessario, concordano con le autorità militari corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere ai sensi del precedente articolo.